Va rigettata la domanda del nonno o della nonna di vedere e frequentare il nipote anche in assenza dei genitori qualora, all’esito dell’istruttoria (relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio familiare), emerga una personalità instabile e imprevedibile dell’istante, non consapevole delle proprie vulnerabilità, tale da non costituire una risorsa positiva per la crescita del minore e da poter integrare, allo stato, un potenziale pregiudizio alla sua serenità; nella valutazione ex art. 317-bis c.c. sono imprescindibili sia il requisito positivo dell’utilità per il minore sia quello negativo dell’assenza di rischio pregiudizievole
LA VICENDA La nonna materna adiva il Tribunale per i Minorenni delle Marche lamentando l’ostruzione dei genitori alla frequentazione con il nipote e chiedendo di poterlo incontrare e tenere con sé da sola. I genitori si opponevano, deducendo l’instabilità emotiva e comportamentale dell’istante. L’istruttoria, svolta nonostante la mancata comparizione della ricorrente, mediante relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio familiare, evidenziava distorsioni cognitive, pensiero rigido e polarizzato, vissuti persecutori e scarsa consapevolezza delle proprie fragilità, con ricadute sull’equilibrio emotivo e comportamentale. Ritenuta la genitorialità dei resistenti adeguata e tutelante, il Tribunale concludeva per l’infondatezza della domanda, escludendo che la nonna rappresentasse una risorsa per il minore e ravvisando un possibile pregiudizio alla sua serenità; rigettava quindi il ricorso, con spese compensate, richiamando l’elaborazione giurisprudenziale di legittimità in materia
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