In tema di affidamento e collocamento del figlio minore, qualora dall’audizione emerga una volontà univoca e consapevole del minore, prossimo alla maggiore età, di essere collocato presso uno dei genitori, tale scelta deve essere valorizzata ove risulti coerente con il suo superiore interesse e con una situazione di convivenza già stabilmente e serenamente in atto. In presenza di una conflittualità genitoriale protratta nel tempo, che abbia inciso sui rapporti con l’altro genitore, e in assenza di pregiudizi di natura scolastica, caratteriale o psico-sociale, è conforme all’interesse del minore la conferma dell’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il genitore prescelto e frequentazioni libere con l’altro. Va infine respinta la domanda di assegnazione della casa familiare quando venga meno l’esigenza di preservare l’habitat domestico, per essersi il figlio già stabilmente sradicato dal precedente contesto abitativo.
Trib. Brescia, sent. 4647 del 3/11/2026
LA VICENDA
Nel giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi, il Tribunale di Brescia, dopo l’ascolto del figlio minore e l’attività di monitoraggio dei Servizi Sociali, ha accertato la sussistenza di una conflittualità genitoriale protratta nel tempo, che aveva inciso significativamente sul rapporto del figlio con la madre. Dall’audizione del minore è emersa l’univoca volontà di essere collocato presso il padre, con il quale già conviveva stabilmente da tempo in modo sereno.
Considerata l’età del figlio, prossimo alla maggiore età, l’assenza di criticità sul piano scolastico e psico-sociale e la positiva capacità genitoriale di entrambi, il Tribunale ha disposto l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre e frequentazioni libere con la madre, escludendo la necessità di ulteriori interventi dei Servizi Sociali e rigettando la domanda di assegnazione della casa familiare.