In tema di revisione dell’assegno divorzile, il mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti costituisce il presupposto necessario per procedere alla rivalutazione dell’assegno alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite n. 18287/2018. Accertata una modifica significativa e successiva al giudicato rebus sic stantibus, il giudice deve verificare comparativamente le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e l’effettiva incidenza delle sopravvenienze, potendo ridurre ma non necessariamente revocare l’assegno qualora il beneficiario, pur migliorato economicamente, non disponga ancora di mezzi adeguati a garantirgli una vita autonoma e dignitosa, anche in ragione delle proprie condizioni di salute.
Cass. civile ord. n. 17786 del 4 giugno 2026
Sintesi della vicenda
L’ex marito proponeva domanda di revisione delle condizioni di divorzio chiedendo la revoca, o in subordine la riduzione, dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex moglie. Il Tribunale di Genova riduceva l’assegno; la Corte d’Appello lo riduceva ulteriormente da euro 550 a euro 350 mensili, valorizzando sia il peggioramento della situazione economica dell’obbligato, gravato da rilevanti debiti e obblighi di mantenimento verso il figlio, sia il miglioramento lavorativo della beneficiaria. Tuttavia, la Corte territoriale riteneva che le condizioni di salute della donna e la persistente insufficienza dei suoi mezzi economici imponessero il mantenimento di un assegno, seppure ridotto.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex marito, affermando che il giudizio di revisione deve fondarsi esclusivamente su fatti sopravvenuti rispetto al precedente assetto economico e che, una volta accertate le sopravvenienze, il giudice deve applicare i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di assegno divorzile. Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva correttamente valutato sia il miglioramento reddituale della beneficiaria sia la permanenza di condizioni di salute tali da giustificare la conservazione di un contributo economico.