L’assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l’assegno può giustificarsi anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Cass. Civ. sez. I, 30 settembre 2025, n. 26392
La vicenda
La Corte d’Appello aveva posto a carico del ricorrente l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, rilevando che quest’ultima non disponeva di mezzi adeguati a garantirle un’esistenza dignitosa, né era in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Il marito proponeva ricorso per cassazione, deducendo che i giudici di merito avevano riconosciuto l’assegno esclusivamente in funzione assistenziale, trascurando di considerare anche le componenti perequativa e compensativa dell’istituto.
La Corte di Cassazione ha tuttavia rigettato il ricorso, ritenendo che il marcato divario economico tra i coniugi fosse conseguenza diretta del grave handicap della donna, che ne aveva determinato l’inabilità al lavoro.