Non esiste una norma che vieti o disciplini in modo esplicito la frequentazione del figlio minore con il nuovo partner del genitore separato. Tuttavia, la questione deve sempre essere valutata alla luce del principio dell’interesse superiore del minore e dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
L’art. 337-ter c.c. prevede che le decisioni di maggiore interesse per il figlio – come l’educazione, la salute e la residenza – siano prese di comune accordo. L’introduzione del nuovo partner, pur non essendo espressamente menzionata, rientra tra gli eventi di rilievo nella vita del minore, soprattutto in una fase delicata come quella immediatamente successiva alla separazione.
Approccio basato su gradualità, stabilità della relazione e accordo tra i genitori.
Tribunale di Brescia, sent. 365/2018:
Richiesta di concordare tempi e modalità di presentazione del nuovo partner.
Possibile coinvolgimento di un mediatore familiare in caso di disaccordo.
Obiettivo: evitare turbamento e confusione nel minore.
Il diritto del genitore non può esercitarsi in modo pregiudizievole per il figlio.
Introduzione affrettata o in contesti conflittuali → rischio di turbamento.
Comportamenti avventati possono incidere sull’idoneità genitoriale.
Cass. civ. n. 16280/2025; Trib. Vallo della Lucania n. 334/2019; Trib. Salerno n. 5204/2016.
In casi gravi, il giudice può rivedere affidamento e tempi di visita.
Le scelte di rilievo restano da concordare tra i genitori, salvo affidamento “super-esclusivo”.
Trib. Cagliari n. 2708/2022.
Età e maturità del minore (più autonomia per adolescenti).
Stabilità della nuova relazione (no partner occasionali).
Tempo trascorso dalla separazione.
Modalità di presentazione: graduale, rispettosa, non forzata.
Conclusione
Non vi è un divieto di far conoscere al figlio il nuovo partner, ma tale scelta:
deve essere ponderata, consensuale e graduale;
non può essere imposta unilateralmente;
deve rispettare la stabilità emotiva e psicologica del minore.
Un’introduzione frettolosa o non condivisa può essere considerata pregiudizievole e portare a una revisione delle modalità di affidamento o di visita (Cass. 16280/2025; Trib. Cagliari 2708/2022).
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