L’amministratore di sostegno, in quanto pubblico ufficiale in forza del decreto di nomina del giudice tutelare, del giuramento prestato e degli obblighi di rendicontazione e di preventiva autorizzazione giudiziale, risponde del delitto di peculato qualora ponga in essere reiterate condotte di appropriazione di somme di denaro delle quali abbia la disponibilità per ragioni del proprio ufficio — quali acquisti online, prelievi mediante bancomat ed emissione di assegni — destinate a finalità estranee ai bisogni dell’amministrato e in assenza della necessaria autorizzazione del giudice tutelare, purché la distrazione indebita risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio sulla base di un quadro probatorio univoco e convergente, costituito da elementi testimoniali, documentali (estratti conto, annotazioni di p.g.) e indiziari, quali l’omessa rendicontazione, il progressivo depauperamento patrimoniale e il degrado delle condizioni domestiche dell’amministrato, nonché la mancanza di adeguate spiegazioni processuali da parte dell’imputata.
Nel caso in esame, l’amministratore di sostegno, cugina della beneficiaria, affetta da grave ritardo mentale, nel corso degli anni, aveva svincolato titoli e polizze per circa 30.000 euro ed utilizzato il conto dell’amministrata per 143 acquisti online, 27 prelievi ATM e 17 assegni, per un totale di 46.053,45 euro, senza autorizzazione del giudice tutelare e senza rendicontare.
Tribunale Genova, Sez. II, sentenza 21 novembre 2025 n. 3777
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