In materia di spese straordinarie per i figli, anche in regime di affidamento condiviso, il diritto al rimborso non è subordinato alla preventiva concertazione tra i genitori, poiché ciò che rileva è esclusivamente la rispondenza della spesa all’interesse del minore e la sua proporzionalità rispetto alle condizioni economico-patrimoniali dei genitori; il mancato previo accordo può incidere solo sui rapporti interni tra gli ex coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese quando queste risultino necessarie, utili e documentate
Trib. Salerno sent. n. 4654 del 18/11/2025
LA VICENDA
Un padre chiedeva il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, nonché di spese condominiali e tributarie relative all’immobile assegnato all’ex moglie, deducendo di aver anticipato importi documentati senza ricevere restituzione. La madre si opponeva, eccependo, tra l’altro, l’assenza di un preventivo accordo sulle spese straordinarie. Il Tribunale di Salerno, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la mancanza di concertazione preventiva non precluda il rimborso, ove le spese siano effettivamente sostenute nell’interesse dei figli, proporzionate e comprovate, accogliendo parzialmente le domande di entrambe le parti e operando la compensazione dei crediti reciproci