L’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se prevede, anzichè il trasferimento immediato della proprietà di un bene ad uno dei due o ad un figli, solo un impegno a farlo, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, e non una donazione, poichè la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell’art. 2932 Cc (adempimento in forma specifica dell’obbligo di contrarre), a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all’interno dell’accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest’ultimo con ricorso a documenti esterni.
Trib. Avellino sent. 824 del 22/5/2025