Per respingere la domanda di addebito fondata sulla relazione extraconiugale di un coniuge, trattandosi di una violazione particolarmente grave, è necessario escludere, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale; un accertamento dal quale ì risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Non sarebbero sufficienti ad escluderla crisi superabili o divergenze, anche protratte nel tempo, ma che non portano a una convivenza puramente di facciata o formale. La richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell’altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del “vulnus” subito ed, in ogni caso, costituisce un “posterius” rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell’infedeltà in ordine alla crisi dell’unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele.
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 22 maggio n. 156
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