In tema di separazione personale, le condotte violente di un coniuge nei confronti dell’altro e del figlio minore, ancorché oggetto di procedimento penale non definito, sono autonomamente valutabili dal giudice civile ai fini dell’addebito e dell’affidamento, senza che operi il principio di presunzione di innocenza. Tali condotte, per la loro intrinseca gravità e anteriorità rispetto all’eventuale relazione extraconiugale dell’altro coniuge, escludono ogni comparazione con il tradimento e giustificano l’addebito esclusivo nonché, ove necessario per la tutela del superiore interesse del minore, l’affidamento esclusivo in deroga al principio di bigenitorialità
Cass. civile ord. 10281 del 20/4/2026
Sintesi della vicenda
La Corte d’Appello riformava la decisione di primo grado, escludendo l’addebito alla moglie e attribuendolo esclusivamente al marito, in ragione delle condotte violente da lui poste in essere, anteriori alla relazione extraconiugale della coniuge.
Disponeva inoltre l’affidamento esclusivo del figlio alla madre, valorizzando sia i comportamenti pregiudizievoli del padre, sia il grave disagio del minore, ormai ultrasedicenne, che rifiutava ogni rapporto con lui.
La Cassazione rigetta il ricorso del padre, affermando che il giudice civile può autonomamente valutare i fatti anche in presenza di un procedimento penale pendente e che l’affidamento esclusivo costituisce legittima deroga alla bigenitorialità quando necessaria a tutelare il superiore interesse del minore.