Il patto contenuto nell’accordo di separazione consensuale con cui uno dei coniugi si accolla integralmente il mutuo relativo alla casa coniugale, in quanto clausola di contenuto eventuale e autonoma rispetto alle condizioni tipiche della separazione, continua a vincolare le parti ai sensi dell’art. 1372 c.c. e non viene meno per effetto del successivo divorzio, anche in assenza di una sua espressa riproduzione. Ne consegue che non sorge alcun diritto di regresso dell’ex coniuge accollante per le rate pagate dopo il divorzio.
Trib. Brescia sent. 3521 del 3/4/2026
Sintesi della vicenda
Un ex coniuge agiva in via monitoria per ottenere dall’ex moglie il rimborso del 50% delle rate di mutuo versate integralmente dopo il divorzio, sostenendo che l’accordo di separazione – che prevedeva l’accollo integrale del mutuo a suo carico – fosse venuto meno per mancata previsione nella sentenza di divorzio.
L’ex moglie proponeva opposizione, deducendo la perdurante efficacia dell’accordo separativo.
Il Tribunale di Brescia accoglieva l’opposizione, qualificando la clausola sull’accollo del mutuo come patto di contenuto eventuale e autonomo, non incidente sugli aspetti tipici della separazione. In quanto tale, essa resta vincolante tra le parti con forza di legge e non è automaticamente travolta dal divorzio.
La mancata disciplina del mutuo nel successivo accordo divorzile è stata interpretata come conferma della volontà delle parti di mantenere ferma la regolamentazione già pattuita, anche in considerazione della stabile situazione abitativa e della pendenza del giudizio di divisione dell’immobile.
Di conseguenza, è stata esclusa la sussistenza di un diritto di regresso in capo all’ex marito e revocato il decreto ingiuntivo.
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