No. L’assegno di mantenimento per i figli non può essere sostituito unilateralmente con regali, acquisti o pagamenti diretti, anche se di valore superiore.
Quando il giudice stabilisce un assegno di mantenimento, indica non solo l’importo, ma anche la forma dell’adempimento: il pagamento in denaro.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che:
👉 Come evidenziato nel documento allegato, i beni materiali non hanno la stessa utilità pratica del denaro, perché non consentono di far fronte a spese essenziali (affitto, bollette, scuola) .
Non costituiscono adempimento dell’obbligo:
📌 La Corte di Cassazione ha chiarito che:
👉 Anche nel caso in cui il valore del regalo sia superiore alla rata mensile, l’obbligo resta inadempiuto .
La sostituzione arbitraria dell’assegno può integrare il reato di:
➡️ Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
Secondo la Cassazione:
👉 In sostanza: non è una modalità alternativa di pagamento, ma un inadempimento.
L’unico caso in cui si può evitare responsabilità è:
Non è sufficiente:
Anzi:
👉 il fatto di poter fare regali dimostra, di norma, la presenza di risorse economiche, escludendo l’indigenza .
Solo in due casi:
Senza questi presupposti:
👉 ogni forma alternativa è giuridicamente irrilevante.
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