Il coniuge che abbia integralmente estinto il mutuo contratto anche dall’altro coniuge non ha diritto di regresso nei suoi confronti quando risulti provato che il finanziamento era destinato all’acquisto di un immobile intestato esclusivamente a lui e che l’obbligazione era stata assunta nel suo esclusivo interesse. In tale ipotesi resta superata la presunzione di pari ripartizione del debito prevista dall’art. 1298 c.c
Trib. Palermo sent. 17 giugno 2026
Sintesi della vicenda
Un uomo proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ordinato di rimborsare all’ex moglie la metà della somma da questa versata per definire transattivamente il debito derivante da un mutuo ipotecario contratto durante il matrimonio. La donna sosteneva che, essendo entrambi coobbligati nel contratto di mutuo, le spettasse il regresso per la quota corrispondente alla metà dell’importo pagato.
L’opponente deduceva, invece, che il mutuo era stato contratto nell’interesse esclusivo della ex coniuge, unica proprietaria dell’immobile acquistato in regime di separazione dei beni e unica beneficiaria dell’operazione economica. Evidenziava inoltre che, anche dopo la separazione, i canoni di locazione dell’immobile erano stati destinati esclusivamente al pagamento delle rate del mutuo.
Il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha ritenuto superata la presunzione di pari ripartizione dell’obbligazione tra condebitori, valorizzando una serie di elementi gravi, precisi e concordanti: la proprietà esclusiva dell’immobile in capo alla donna, il fatto che il mutuo fosse stato contratto per l’acquisto di tale bene, la qualità della stessa quale unica datrice di ipoteca e l’utilizzazione esclusiva dei canoni di locazione per il pagamento delle rate. Ne consegue che il mutuo era stato contratto nell’interesse esclusivo della donna e che, pertanto, questa non poteva esercitare alcun diritto di regresso nei confronti dell’ex marito. È stata inoltre esclusa la responsabilità aggravata per lite temeraria, non ravvisandosi dolo o colpa grave nella proposizione della domanda monitoria.
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