Secondo la Corte d’appello di Salerno sent. 26.6.2017, la condizione di disoccupata dell’ex moglie «in relazione alla sua capacità di lavoro e anche in relazione all’età» non è di per sé sufficiente a provare lo squilibrio economico che, secondo la donna, si sarebbe venuto a creare rispetto all’ex marito: è vero che la mera attitudine al lavoro del coniuge in sé considerata non è abbastanza per dimostrare la sua capacità di guadagno, dovendosi tenere conto delle effettive possibilità di svolgimento del lavoro per il quale è idoneo e valutando il contesto concreto in tutti i suoi fattori, ma è vero anche che qualora, come nel caso in esame, si invochi la modifica delle condizioni di divorzio è onere di chi asserisce la maturazione dello squilibrio a suo svantaggio darne prova.
La Corte d’Appello fa propri i principi sanciti dalla Corte di Cassazione sent. 11504/2017: il divorzio cessa il rapporto matrimoniale e i coniugi tornano ad essere persone singole. Vengono quindi a cessare tutti i rapporti patrimoniali basati sul principio di solidarietà. «Il matrimonio, dunque, non può essere considerato la strada per la sistemazione definitiva ed è soltanto un’unione di affetti per cui, ove cessano questi ultimi, si interrompono anche i legami patrimoniali».
NON avendo l’ex moglie provato di non essere in grado di potersi procurare, per ragioni a lei non imputabili, mezzi adeguati al raggiungimento dell’autonomia economica, la Corte d’appello rigetta la richiesta di assegno divorzile.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.