Qualora uno dei genitori rifiuti di sottoscrivere il c.d. cartellino sportivo, per impedire al figlio minorenne di proseguire la propria attività praticata da anni presso un’associazione dilettantistica di calcio, il Giudice, su ricorso dell’altro genitore, può provvedere inaudita altera parte, disponendo che il tesseramento abbia luogo con la sola sottoscrizione del genitore richiedente.
Lo ha affermato nell’ambito di un procedimento ex art. 709 ter c.p.c. il Tribunale di La Spezia con decreto 3.8.2017
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