In tema di assegno divorzile, deve ormai essere considerato superato il criterio del tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, fino ad ora utilizzato per la definizione dell’an debeatur dell’ex coniuge richiedente l’assegno, e deve, invece, essere applicato il criterio dell’indipendenza economica, che si ritiene più attuale e coerente con il contesto sociale contemporaneo. Pertanto, ai fini dell’ accertamento di tale indipendenza economica, devono essere valutati i seguenti indici: il possesso di redditi di qualsiasi specie, il possesso di cespiti mobiliari e immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro personale – tenuto conto la salute, l’età, il sesso del richiedente nonché le condizioni del mercato di lavoro autonomo o dipendente – e, infine, la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Tribunale di Messina 6.6.2017
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