Quando c’è un vincolo di pertinenza e di strumentalità tra l’abitazione e la pertinenza, in assenza di specificazioni contenute nel provvedimento giudiziale, quest’ultima deve essere ricompera nell’assegnazione della casa. Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio sono necessari due presupposti:
- l’appartenenza di entrambi i beni allo stesso proprietario;
- la contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso.
Quindi l’assegnazione della casa coniugale comprende il garage, quale pertinenza dell’abitazione principale, se è a servizio dell’appartamento ed entrambi gli immobili appartengano al coniuge.