Sono valide le clausole dell’accordo di separazione consensuale che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi
la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – e un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (ad esempio, la costituzione di un diritto di abitazione o il trasferimento della proprietà dell’immobile). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso per la modifica delle condizioni di separazione (o anche in sede di divorzio), la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c. (secondo cui “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo’ essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.)
Cassazione Civile, ord. n. 644412 marzo 2024