In tema di donazione, l’individuazione del motivo determinante della liberalità, rilevante ai fini dell’annullamento ex art. 787 c.c., costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il mero riferimento, contenuto nell’atto di donazione, alla qualità di figlia della donataria non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che tale qualità integri il motivo unico e determinante della donazione, ove non emerga in modo univoco che l’efficacia dell’atto sia stata subordinata all’esistenza del rapporto di filiazione; né può desumersi tale carattere determinante da elementi estrinseci o da successive vicende personali, la cui valutazione resta insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Cass. civ., ordinanza 20/1/2026 n. 98
LA VICENDA
Un padre, dopo aver ottenuto il disconoscimento della paternità di due figlie, agiva per l’annullamento della donazione con cui aveva trasferito a una di esse la nuda proprietà di un immobile, sostenendo che la liberalità fosse stata effettuata esclusivamente in ragione del (poi rivelatosi inesistente) rapporto di filiazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda di disconoscimento ma rigettava quella di annullamento della donazione; la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione, ritenendo non provato che la qualità di figlia costituisse il motivo unico e determinante dell’atto.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la qualificazione del motivo come determinante richiede un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità e che, nel caso di specie, dall’atto di donazione e dal complesso delle circostanze non emergeva che la liberalità fosse stata compiuta esclusivamente in funzione del rapporto di filiazione.