In tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie si distinguono da quelle ordinarie non solo per l’imprevedibilità, ma anche per la loro rilevanza; tuttavia, non tutte le spese qualificabili come straordinarie richiedono la preventiva autorizzazione dell’altro genitore. Non è necessaria la preventiva concertazione quando l’esborso, pur rilevante, afferisca all’organizzazione della vita familiare e alla gestione del minore già in atto prima della separazione e non sia conseguenza della stessa, sempre che la sua inclusione nell’assegno ordinario contrasti con il principio di proporzionalità e con l’adeguatezza del mantenimento del figlio ex art. 316-bis c.c.
Cass. civile ord. 1772 del 26/1/2026
LA VICENDA Nel giudizio di separazione, il Tribunale disponeva l’affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre e poneva a carico del padre un assegno di mantenimento. La Corte d’Appello confermava la decisione, includendo tra le spese poste a carico del padre anche quelle relative alla baby-sitter, ritenendole spese straordinarie non soggette a preventiva autorizzazione. Il padre ricorreva per cassazione, sostenendo che tali costi avessero natura ordinaria e dovessero essere ricompresi nell’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il motivo, affermando che la qualificazione della spesa come straordinaria e non bisognosa di previo accordo era frutto di un apprezzamento di merito conforme ai principi in materia di mantenimento e proporzionalità.
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