In tema di attribuzione all’ex coniuge di una quota del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 12-bis l. n. 898/1970, il requisito della titolarità dell’assegno divorzile sussiste quando l’assegno sia stato stabilito con la sentenza di divorzio e non sia stato successivamente revocato o modificato, restando irrilevanti, ai fini dell’insorgenza del diritto alla quota di TFR, sia la mancata effettiva corresponsione dell’assegno nel tempo, sia eventuali accordi tra le parti che, pur prevedendo una diversa sistemazione patrimoniale, non abbiano determinato la cessazione del titolo giudiziale
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1174
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LA VICENDA
L’ex moglie, titolare di assegno divorzile stabilito con sentenza mai revocata, agiva ex art. 12-bis l. n. 898/1970 nei confronti della seconda moglie, quale erede universale dell’ex coniuge defunto, per ottenere la quota del TFR maturato da quest’ultimo.
La seconda moglie contestava il diritto, sostenendo che l’assegno divorzile fosse solo “formale” e mai concretamente corrisposto, richiamando una scrittura privata antecedente al divorzio con cui l’ex moglie aveva dichiarato di non volersene avvalere se non ai fini pensionistici.
Il Tribunale e la Corte d’appello riconoscevano il diritto alla quota di TFR, ritenendo decisiva la persistente titolarità dell’assegno divorzile risultante dalla sentenza.
La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, affermando che la mancata corresponsione dell’assegno e gli accordi interni non idonei a far cessare il titolo giudiziale non incidono sul diritto alla quota di TFR e che l’interpretazione di tali accordi costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità