Nel contesto dei rapporti coniugali, l’acquisto di un’autovettura effettuato da un coniuge con denaro proprio ma intestata all’altro non integra automaticamente una donazione indiretta. Affinché l’operazione possa qualificarsi quale liberalità indiretta è necessaria una prova rigorosa dell’“animus donandi”, non essendo sufficiente la mera intestazione del bene o il fatto che l’acquisto sia avvenuto durante il matrimonio. In ambito familiare, infatti, tali attribuzioni patrimoniali possono costituire adempimento dei doveri di contribuzione e solidarietà derivanti dal rapporto coniugale ex art. 143 c.c., con conseguente esclusione della natura donativa in assenza di specifici elementi idonei a dimostrare l’intento liberale.
Cass. civile ord. 10388 del 20/4/2026
Sintesi della vicenda
Una donna, in regime di separazione dei beni, acquistava durante il matrimonio un’autovettura intestandola al marito, pur avendo sostenuto integralmente il costo mediante permuta di un proprio veicolo e finanziamento personalmente contratto e rimborsato. Dopo la separazione, chiedeva la restituzione delle somme corrisposte, sostenendo l’assenza di qualsiasi intento di liberalità. La Corte d’Appello qualificava l’operazione come donazione indiretta, ritenendo irripetibili le somme versate. La Corte di Cassazione ha invece cassato la decisione, affermando che, nei rapporti coniugali, l’intestazione di un bene all’altro coniuge non consente di presumere l’esistenza di una donazione indiretta, essendo necessaria una rigorosa prova dell’animus donandi e una motivazione altrettanto rigorosa sul punto.
www.altalex.com