Ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale non integra, di per sé, gli estremi dell’ingiuria grave, ma può assumere tale rilevanza quando le concrete modalità della condotta, valutate complessivamente, rivelino un atteggiamento durevole di disistima e disprezzo della dignità del donante. Integra il quid pluris richiesto dalla norma il comportamento del coniuge donatario che, dopo aver occultato precedenti relazioni extraconiugali, accetti una donazione fondata sul rapporto fiduciario e affettivo, intraprenda poco dopo una nuova relazione adulterina, utilizzando lo stesso immobile donato per incontri intimi, ed esponga reiteratamente il coniuge a pubblica mortificazione e pregiudizio della propria immagine professionale. La convergenza di tali circostanze configura un’ingiuria grave, incompatibile con il sentimento di riconoscenza dovuto al donante, e giustifica la revocazione della liberalità.
Tribunale di Verona, sentenza 7 ottobre 2026, n. 2127
Un marito agiva in giudizio per ottenere la revocazione, per ingratitudine, della donazione di un immobile effettuata in favore della moglie nel maggio 2021, deducendo la reiterata infedeltà coniugale e la grave lesione della propria dignità personale e professionale.
Nel corso dell’istruttoria emergeva che la moglie aveva intrattenuto tre relazioni extraconiugali tra il 2018 e il 2022, una delle quali iniziata poche settimane dopo la donazione e consumata anche all’interno dell’immobile ricevuto dal marito.
Le infedeltà erano state precedentemente accertate nel giudizio di separazione, conclusosi con pronuncia di addebito alla moglie, passata in giudicato.
Il Tribunale valorizzava non soltanto la reiterazione dei tradimenti, ma anche l’occultamento delle precedenti relazioni al momento della donazione, l’utilizzo dell’immobile donato per gli incontri adulterini e la diffusione delle vicende nell’ambiente ospedaliero in cui il marito esercitava la professione di primario, con conseguente mortificazione della sua dignità e immagine professionale.
Ritenendo che tali comportamenti, complessivamente considerati, integrassero l’ingiuria grave prevista dall’art. 801 c.c., il Tribunale accoglieva la domanda di revocazione della donazione, dichiarando il marito nuovamente proprietario dell’immobile e condannando la moglie alla rifusione delle spese processuali.
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