L’adozione del maggiorenne, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e della lettura costituzionalmente orientata dell’istituto, non assolve più una funzione prevalentemente patrimoniale e successoria, ma è diretta al riconoscimento giuridico di rapporti affettivi stabili e duraturi, consolidatisi nell’ambito delle famiglie allargate. Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 291 c.c., l’esistenza di un rapporto sostanzialmente filiale e la convenienza dell’adozione per l’adottando, il giudice può pronunciarla valorizzando la concreta realtà familiare. In tale prospettiva, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 299 c.c., deve ritenersi ammissibile la conservazione del solo cognome originario dell’adottato maggiorenne, senza aggiunta di quello dell’adottante, quando ciò risponda all’esigenza di tutelare l’identità personale e sociale consolidatasi nel tempo, specie ove l’adottando sia conosciuto con tale cognome anche nell’ambito professionale e accademico e l’adottante presti il proprio consenso.
Tribunale di Genova, Sezione IV civile, sentenza 19 ottobre 2026, n. 1007
Un uomo chiedeva al Tribunale di Genova di poter adottare il figlio maggiorenne della propria moglie, con il quale conviveva da circa quindici anni e aveva instaurato un solido rapporto affettivo, assimilabile a quello tra padre e figlio.
L’adottando, ventisettenne e dottorando di ricerca in fisica, prestava il proprio consenso all’adozione, condiviso anche dalla madre e dal padre biologico, con il quale aveva mantenuto regolari rapporti.
Il giovane chiedeva tuttavia di conservare esclusivamente il proprio cognome originario, senza aggiungere quello dell’adottante, evidenziando di essere conosciuto con tale identità sia nella vita sociale sia nell’ambiente accademico, nel quale aveva già pubblicato lavori scientifici.
Il Tribunale, accertata la sussistenza dei requisiti di legge e riconosciuta la funzione personalistica dell’adozione del maggiorenne, riteneva meritevole di tutela l’interesse dell’adottando alla conservazione della propria identità.
Accoglieva pertanto la domanda di adozione, disponendo che l’adottato mantenesse il solo cognome originario, senza aggiunta di quello dell’adottante, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 299 c.c.
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