In tema di dichiarazione di adottabilità, quando il genitore sia una madre minorenne, il giudizio sulla irreversibile incapacità genitoriale deve essere preceduto dalla concreta sperimentazione di adeguati interventi di sostegno, calibrati sulla particolare condizione evolutiva della giovane madre. Lo stato di abbandono del minore può essere dichiarato solo ove risulti accertata, sulla base di elementi concreti e attuali, l’impossibilità di recuperare le capacità genitoriali entro tempi compatibili con le esigenze evolutive del bambino, non essendo sufficiente valorizzare esclusivamente episodi di iniziale inadeguatezza senza considerare le successive condotte collaborative e le potenzialità di recupero del rapporto genitore-figlio.
Cass. civile ord. 12251 dell’1/5/2026
Sintesi della vicenda
Il procedimento riguardava un minore nato nel 2022 inizialmente non riconosciuto dai genitori e successivamente collocato insieme alla madre minorenne presso una casa famiglia. Dopo poche settimane, la madre si allontanava volontariamente dalla struttura lasciando il bambino alle cure degli operatori; il minore veniva quindi collocato presso una famiglia affidataria a scopo adottivo e successivamente dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni di Roma.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello sulla base di una CTU che evidenziava gravi fragilità emotive e relazionali della madre, l’inadeguatezza dell’intero nucleo familiare e il rischio di destabilizzazione del minore in caso di ripristino dei rapporti con la famiglia biologica.
La Cassazione ha tuttavia cassato la sentenza, ritenendo insufficiente la valutazione compiuta sulla concreta recuperabilità delle capacità genitoriali della giovane madre. La Corte ha evidenziato che dagli atti emergevano anche elementi positivi circa la volontà della madre di occuparsi del figlio e capacità di accudimento rilevate dai servizi sociali. Inoltre, non risultava che fossero stati realmente sperimentati interventi di sostegno intensivi, duraturi e calibrati sulla particolare condizione della donna, che era ancora minorenne alla nascita del bambino e quindi essa stessa in fase evolutiva. Secondo la Corte, la prognosi di irreversibile incapacità genitoriale era stata eccessivamente influenzata dal solo episodio dell’abbandono della casa famiglia, senza un adeguato approfondimento delle successive condotte collaborative e delle concrete possibilità di recupero.
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