In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, l’accertamento della situazione di abbandono non richiede l’assenza di qualsiasi legame affettivo con il genitore biologico, ma presuppone la verifica dell’effettiva capacità di quest’ultimo di assicurare al figlio un’assistenza morale e materiale adeguata, stabile e non meramente episodica, tale da garantire uno sviluppo armonico sul piano fisico, psichico ed emotivo.
Anche in presenza di sentimenti di affetto e di un attaccamento emotivo tra genitore e figlio, lo stato di abbandono può ritenersi sussistente qualora il genitore, per limiti strutturali delle proprie competenze genitoriali o per condizioni personali non transitorie, risulti incapace di comprendere i bisogni evolutivi del minore e di assumere responsabilmente il proprio ruolo educativo e di cura.
Ne consegue che il mantenimento o la ripresa dei rapporti con il genitore biologico non può essere disposto in via automatica, ma deve essere escluso quando risulti concretamente pregiudizievole per l’equilibrio psico-emotivo del minore e incompatibile con il percorso di stabilizzazione affettiva nel nuovo contesto familiare, dovendosi in tal caso dare prevalenza al superiore interesse del minore alla costruzione di legami sicuri e duraturi.
Cass. civile ord. 1984 del 14/7/2025
LA VICENDA
Il procedimento trae origine dalla dichiarazione di adottabilità di una minore, disposta dal Tribunale per i minorenni a seguito di una lunga storia familiare caratterizzata da grave conflittualità, inadeguatezza genitoriale di entrambi i genitori biologici e fallimento dei ripetuti interventi di sostegno dei Servizi sociali.
La madre, pur dimostrando un legame affettivo con la figlia, presentava significativi limiti cognitivi e relazionali, nonché una persistente incapacità di comprendere i bisogni evolutivi della minore; il padre risultava a sua volta inidoneo a svolgere un ruolo genitoriale adeguato. La minore veniva quindi inserita in una famiglia affidataria, all’interno della quale mostrava progressivi segnali di recupero e di stabilizzazione emotiva.
La Corte d’appello, pur confermando lo stato di adottabilità, aveva disposto la ripresa degli incontri tra madre e figlia. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte nella parte relativa al mantenimento dei rapporti, ritenendo la motivazione della Corte territoriale carente e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie e alle valutazioni tecniche. La Cassazione ha ribadito che, anche in presenza di affetto, la persistenza dei rapporti con il genitore biologico deve essere esclusa quando ostacoli il percorso di integrazione del minore nella nuova famiglia e ne comprometta l’equilibrio psico-emotivo.
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