Non è possibile togliere l’acqua ai condomini morosi: deve essere garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per abitante al giorno. Lo ha statuito il tribunale di Bologna (ordinanza del 15 settembre 2017 ), pronunciandosi sul ricorso dell’amministratore di un condominio che aveva chiesto l’autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall’antenna televisiva condominiale, quali consentiti dal 3° comma dell’art. 63 disp. att. c.c. in caso di morosità nel pagamento delle quote condominiali
Il giudice dando preliminarmente atto della morosità della donna e dell’astratta applicabilità dell’art. 63, 3° comma, disp. att. c.c., in forza del quale, “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condominio moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”, ritiene, tuttavia, di aderire all’orientamento che nega la sospensione dei servizi “essenziali”.
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