La successione del coniuge nel contratto di locazione ex art. 6 L. n. 392 del 1978 in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso può avvenire solo “se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice”, sicché in assenza di tale determinazione il coniuge a cui è riconducibile il contratto di locazione rimane l’unica parte contrattuale e unico interlocutore per le relative vicende attinenti il contratto
Tribunale Roma, Sent., 15 febbraio 2021 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.