In tema di assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa può essere riconosciuta anche in assenza di prova diretta della rinuncia a concrete occasioni professionali, qualora il divario economico tra gli ex coniugi derivi da scelte condivise di conduzione della vita familiare che abbiano comportato sacrifici lavorativi e contribuito alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge.
Il divario reddituale costituisce fatto idoneo a fondare una prova presuntiva del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla crescita del patrimonio comune o dell’altro coniuge, rilevante ai fini compensativi, pur in mancanza di un accertato sacrificio professionale specifico.
Cass. civile ord. 1130 del 19/1/2026
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LA VICENDA
Il Tribunale di Rovigo aveva rigettato la domanda di assegno divorzile della moglie, ritenendola economicamente autosufficiente e priva di prova circa la rinuncia a occasioni lavorative e il contributo alla formazione del patrimonio familiare.
La Corte d’Appello di Venezia, valorizzando la sensibile disparità reddituale tra le parti e la circostanza che la moglie, di comune accordo con il marito, avesse lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, riconosceva un assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, pur escludendo quella assistenziale.
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del marito, confermando che la prova del contributo familiare può essere fornita anche in via presuntiva, desumendola dal divario economico e dalle scelte condivise di vita familiare, e che le dichiarazioni rese in sede di CTU sono liberamente valutabili come indizi dal giudice di merito.