In tema di affidamento condiviso, la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio ha natura tendenziale e non costituisce un parametro rigido ed indefettibile.
La determinazione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore rientra nella valutazione discrezionale del giudice del merito, il quale, nel perseguire il superiore interesse del minore, può disporre una suddivisione non paritaria dei tempi quando ciò risponda all’esigenza di garantire una stabile organizzazione di vita, la continuità delle abitudini e un ambiente domestico idoneo alla crescita armoniosa.
Tale deroga ai tempi paritetici è legittima purché non si traduca in una compressione eccessiva e ingiustificata della frequentazione con il genitore non convivente, il quale deve comunque poter mantenere una relazione significativa, continuativa e qualificata con il figlio, comprensiva di momenti di vita quotidiana (quali pasti e pernottamenti), salvo che risulti totalmente inadeguato alla funzione genitoriale.
Cass. civile ord. 1009 del 19/1/2026
LA VICENDA
Il padre di una minore, affidata in modo condiviso ma collocata prevalentemente presso la madre, chiedeva la modifica dei tempi di permanenza al fine di anticipare un regime paritetico (schema 2+2+3 o, in subordine, 5+4).
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Venezia rigettavano la richiesta, ritenendo la parità temporale prematura in considerazione dell’età della bambina, delle esigenze evolutive, dell’elevata conflittualità genitoriale e soprattutto della particolare attività lavorativa del padre (pilota con turni anche notturni), che avrebbe comportato frequenti deleghe a terzi nella cura quotidiana.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che la scelta di una frequentazione non paritaria, adeguatamente motivata e fondata sulle risultanze istruttorie e sulla CTU, non lede il principio di bigenitorialità se consente comunque la conservazione di un rapporto stabile e significativo tra genitore e figlio.