I provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale e di allontanamento del minore dalla famiglia di origine, incidendo su diritti fondamentali del minore e dei genitori, richiedono un rigoroso accertamento di fatti concreti, specifici e attuali, fondato su elementi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non potendo basarsi esclusivamente su relazioni dei servizi sociali o su racconti indiretti del minore non adeguatamente verificati, né essere adottati in assenza di un effettivo contraddittorio e della reale possibilità per i genitori di difendersi dalle contestazioni loro mosse.
Cass. civile ord. n. 1448 del 26/1/2026
LA VICENDA
Il Tribunale per i minorenni di Milano aveva disposto, in via provvisoria, l’affidamento di una minore ai servizi sociali, la limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori e il collocamento della bambina in comunità, con visite protette.
Il provvedimento si fondava principalmente su relazioni dei servizi sociali e su segnalazioni scolastiche riportanti dichiarazioni della minore circa presunti maltrattamenti, nonché su una successiva relazione clinica che evidenziava comportamenti sessualizzati.
La Corte d’appello di Milano confermava la decisione, ritenendo legittimo l’utilizzo di tali relazioni e superflua l’audizione diretta della minore, in considerazione dell’età (otto anni).
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dei genitori, ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che:
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le misure limitative della responsabilità genitoriale presuppongono un accertamento puntuale di un grave pregiudizio imputabile ai genitori o al contesto familiare;
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non è sufficiente il richiamo a relazioni dei servizi sociali non sottoposte a pieno contraddittorio;
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è necessario approfondire, anche mediante ascolto diretto del minore con modalità adeguate, l’attendibilità delle dichiarazioni e l’origine dei comportamenti segnalati