In tema di assegno divorzile, la funzione dell’assegno (assistenziale, compensativa o perequativa) rientra nella valutazione del giudice di merito, il quale può qualificarla in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte senza incorrere in vizio di ultrapetizione, purché la domanda di assegno sia stata proposta. L’assegno può essere riconosciuto anche in assenza di stato di bisogno, quando sia necessario riequilibrare gli assetti economico-patrimoniali derivanti dalle scelte comuni adottate durante il matrimonio e dal contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e/o all’attività dell’altro.
Cass. Civ., ord. 15/11/2025 n. 30178
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LA VICENDA
Una Corte d’Appello aveva ridotto sia l’assegno per il figlio maggiorenne non autosufficiente sia l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, mantenendo quest’ultimo per finalità compensativa/perequativa, atteso il contributo da lei dato durante il matrimonio nelle società del marito e la successiva situazione di squilibrio economico derivata dalla fine dell’unione.
L’ex marito ricorreva sostenendo che l’assegno fosse stato attribuito con finalità diverse da quelle domandate e senza adeguata motivazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo la piena discrezionalità del giudice di merito nell’individuare la funzione dell’assegno, confermando la natura compensativa/perequativa dell’attribuzione in ragione del contributo domestico e lavorativo della ex moglie e della disparità economica conseguente al divorzio.