In tema di processo telematico, i files video costituiscono riproduzioni meccaniche ammissibili come prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. L’art. 196-quater disp. att. c.p.c. non limita il diritto alla prova, ma disciplina le modalità di deposito: ove il sistema non consenta la produzione telematica per limiti tecnici o temporali, il giudice deve autorizzare modalità alternative (ad es. deposito in Cancelleria) per evitare una violazione del diritto alla prova, specie nei procedimenti riguardanti minori e allegazioni di violenza domestica.
Cass. civ. sent. 22/11/2025, n. 30767
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LA VICENDA
Una madre proponeva ricorso contro un provvedimento della Corte d’Appello di Milano che confermava l’affido dei figli al Comune e il collocamento presso il padre. Nel giudizio la madre aveva chiesto di produrre una videoregistrazione dell’audizione dei minori svolta dalla Polizia giudiziaria, ritenendola decisiva in ordine a possibili condotte violente paterne. La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile il deposito, richiamando l’art. 196-quater disp. att. c.p.c.
La Cassazione ha invece affermato che:
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i limiti tecnici del PCT all’epoca del deposito non potevano comportare la preclusione probatoria;
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il giudice avrebbe dovuto autorizzare un deposito alternativo;
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in presenza di allegazioni di violenza domestica, occorre una attenta verifica ed evitare la vittimizzazione secondaria.
Pertanto la Corte ha cassato il provvedimento per violazione del diritto alla prova e mancata valutazione delle condotte potenzialmente pregiudizievoli per i minori.