Nel processo civile, le registrazioni audio-video costituiscono prova atipica ex art. 2712 c.c. solo se non specificamente disconosciute e se riferite a conversazioni tra parti; ove, invece, esse riguardino anche terzi e siano oggetto di contestazione circostanziata, non possono, da sole, fondare la decisione, richiedendo riscontri ulteriori. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di affidamento esclusivo del minore fondato unicamente su una perizia di parte non giurata contenente trascrizioni di tali registrazioni.
Cass. civile ord. 5/3/2026 n.4980
Sintesi della vicenda
Nel giudizio di separazione, il Tribunale disponeva l’affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre. Il padre proponeva reclamo producendo una perizia di parte basata su registrazioni audio-video effettuate nell’abitazione familiare, dalle quali emergevano elementi ritenuti preoccupanti per l’incolumità della bambina.
La Corte d’Appello accoglieva il reclamo, disponendo l’affidamento esclusivo al padre.
La madre ricorreva in Cassazione, contestando l’utilizzabilità delle registrazioni e la valenza probatoria della perizia.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, affermando che le registrazioni – contestate e relative anche a terzi – non possono costituire prova sufficiente se non corroborate da ulteriori elementi, e cassa con rinvio la decisione impugnata.