In tema di comunione legale tra coniugi, ai fini dell’esclusione dalla comunione di un immobile acquistato durante il matrimonio ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. f), e comma 2, c.c., non è sufficiente la partecipazione dell’altro coniuge all’atto di acquisto con contestuale dichiarazione di esclusione del bene dalla comunione, essendo altresì necessario che risultino individuati i beni personali dal cui trasferimento o scambio provengano le somme impiegate per l’acquisto.
La dichiarazione resa dal coniuge non acquirente nel rogito notarile non assume, di per sé, efficacia confessoria circa la natura personale del bene, qualora non sia accompagnata dall’indicazione della provenienza della provvista e dalla prova dell’effettivo reimpiego del ricavato dell’alienazione di beni personali.
In difetto di tali presupposti, l’immobile acquistato in costanza di matrimonio ricade nella comunione legale, con conseguente riconoscimento della comproprietà in capo a entrambi i coniugi.
Quanto alle disponibilità bancarie, le somme rientranti nella comunione de residuo devono essere ripartite secondo le rispettive quote, mentre le richieste istruttorie finalizzate alla ricerca indiscriminata di rapporti bancari, in assenza di specifici elementi probatori, sono inammissibili per il loro carattere esplorativo.
Corte d’Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, sentenza pubblicata il 13 febbraio 2026
La controversia trae origine dall’azione promossa da un coniuge separato nei confronti della moglie, volta a ottenere l’accertamento della propria comproprietà su un immobile acquistato durante il matrimonio e il riconoscimento della quota di spettanza sulle disponibilità bancarie esistenti alla data di scioglimento della comunione legale.
L’immobile era stato acquistato nel 2005 dalla moglie, durante il regime di comunione legale. Nel rogito notarile era stata inserita una dichiarazione, sottoscritta anche dal marito, secondo cui l’acquisto doveva considerarsi escluso dalla comunione ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. f), c.c., in quanto effettuato mediante denaro proveniente dal trasferimento di beni personali.
Il Tribunale di Modena aveva respinto la domanda di accertamento della comproprietà, attribuendo rilievo alla dichiarazione contenuta nell’atto notarile. Aveva inoltre riconosciuto al marito soltanto una parte delle somme depositate sui conti della moglie, escludendo, tra l’altro, un versamento di euro 30.100, ritenuto proveniente da una donazione materna.
Il marito proponeva appello, sostenendo che la semplice dichiarazione contenuta nel rogito non fosse sufficiente a escludere il bene dalla comunione, mancando l’individuazione dei beni personali alienati per finanziare l’acquisto. Contestava inoltre l’esclusione dalla comunione di ulteriori somme bancarie e il rigetto delle proprie istanze istruttorie.
La Corte d’Appello di Bologna ha accolto parzialmente l’impugnazione, affermando che, per escludere un immobile dalla comunione legale, non è sufficiente la dichiarazione del coniuge non acquirente, ma occorre che sia specificata e provata la provenienza personale delle somme utilizzate.
Nel caso concreto, il rogito si limitava a richiamare genericamente l’impiego di denaro derivante dal trasferimento di beni personali, senza individuare i beni alienati. La Corte ha pertanto riconosciuto al marito la comproprietà del 50% delle quote immobiliari acquistate dalla moglie, richiamando i principi affermati dalla Cassazione nelle pronunce n. 18114/2010 e n. 29342/2018.
Quanto ai rapporti bancari, i giudici hanno confermato l’inammissibilità delle richieste istruttorie di carattere esplorativo, osservando che la mera produzione dell’elenco dei rapporti finanziari risultanti dall’Anagrafe tributaria non era sufficiente a giustificare un’indagine generalizzata sui conti correnti.
La Corte ha tuttavia riconosciuto la rilevanza della documentazione bancaria già ritualmente acquisita al processo, includendo nella comunione anche la somma di euro 30.100, che il Tribunale aveva erroneamente qualificato come donazione.
Sul punto, è stato evidenziato che la causale del bonifico, recante un riferimento a un regalo della madre, non costituiva prova sufficiente della liberalità, tanto più che la somma proveniva da un conto cointestato alla madre e alla figlia. Inoltre, non risultavano rispettati i requisiti formali della donazione di non modico valore, alla luce dei principi espressi da Cass., Sezioni Unite, n. 18725/2017.
La Corte ha quindi riconosciuto al marito il diritto al 50% delle somme presenti sul conto intestato esclusivamente alla moglie e al 25% delle disponibilità del conto cointestato alla moglie e alla madre di quest’ultima, in applicazione delle regole sulla comunione de residuo.
In conclusione, la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata, con accertamento della comproprietà immobiliare del marito e condanna della moglie al pagamento di euro 16.986,18 ed euro 7.236,33, oltre interessi. È stato invece rigettato l’appello incidentale della moglie, fondato su pretese patrimoniali non adeguatamente provate.
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