In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la legittimazione iure proprio del genitore convivente a richiedere all’altro genitore il contributo al mantenimento è autonoma e concorrente rispetto a quella spettante al figlio maggiorenne, titolare del relativo diritto. Le due legittimazioni, fondate su distinte posizioni giuridiche, coesistono qualora il genitore convivente provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando le spese necessarie al suo sostentamento.
La legittimazione del genitore permane anche quando il figlio maggiorenne si allontani dall’abitazione familiare per ragioni di studio, purché questa continui a costituire un punto di riferimento stabile, al quale il figlio faccia sistematico ritorno, e il genitore continui a sostenerne concretamente le esigenze economiche, anche presso la diversa sede di studio.
La convivenza, pertanto, non richiede necessariamente una coabitazione quotidiana, abituale o prevalente, dovendosi valutare l’effettiva persistenza del legame abitativo e dell’assunzione degli oneri di mantenimento.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 18 ottobre 2026, n. 27140
La controversia trae origine da un giudizio di separazione personale nel quale il Tribunale aveva posto a carico del padre un contributo mensile di € 2.500 per ciascuna delle due figlie, oltre al 70% delle spese straordinarie, da versare alla madre.
La Corte d’appello di Milano aveva successivamente revocato entrambi gli assegni, ritenendo che la madre non avesse dimostrato la propria legittimazione a percepire il contributo destinato alle figlie, nel frattempo divenute maggiorenni.
Le posizioni delle due ragazze erano tuttavia differenti: la primogenita frequentava l’università e risultava convivente con la madre; la secondogenita, raggiunta la maggiore età durante il giudizio d’appello, si era trasferita stabilmente in un’altra città, interrompendo la convivenza e i rapporti con la madre, e aveva richiesto il versamento diretto del mantenimento paterno.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la legittimazione del genitore convivente e quella del figlio maggiorenne sono autonome e concorrenti e che la convivenza può permanere anche in presenza di un allontanamento per motivi di studio, purché sussistano un riferimento abitativo stabile e il concreto sostegno economico del genitore.
Applicando tali principi, la Suprema Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso limitatamente alla primogenita, censurando il disconoscimento della legittimazione materna, mentre lo ha rigettato relativamente alla secondogenita, che aveva cessato la convivenza con la madre.
La Cassazione ha inoltre accolto il motivo riguardante la riduzione dell’assegno di mantenimento della moglie, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte territoriale, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
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