In tema di addebito della separazione, le dichiarazioni rese dalla parte sulla quale grava l’onere della prova ex art. 2697 c.c. non costituiscono, di per sé, prova dei fatti allegati, né assume tale valore una lettera sottoscritta dalla medesima parte e dal proprio difensore e inviata alla controparte prima dell’instaurazione del giudizio. Il principio di non contestazione opera, infatti, esclusivamente in relazione alla condotta processuale e alla linea difensiva concretamente assunta dalla parte costituita, sicché il mancato riscontro a una comunicazione stragiudiziale non può essere considerato ammissione del fatto in essa rappresentato, soprattutto quando tale fatto sia stato successivamente contestato in giudizio.
Cass. civile, ordinanza 30 agosto 2026, n. 24849
Sintesi della vicenda
La controversia trae origine da un giudizio di separazione personale tra due coniugi, genitori di un figlio nato nel 2012. Il Tribunale aveva pronunciato la separazione, rigettando le reciproche domande di addebito, disponendo l’affidamento condiviso del minore con residenza presso la madre e regolamentando i rapporti economici e i tempi di permanenza presso il padre.
La Corte d’Appello aveva sostanzialmente confermato la decisione, aumentando sia l’assegno per la moglie, da € 200 a € 300 mensili, sia il contributo paterno per il figlio, da € 350 a € 450 mensili, e ampliando i tempi di permanenza del minore presso il padre.
La moglie ricorreva in Cassazione insistendo, tra l’altro, per l’addebito della separazione al marito. In particolare, gli contestava di essersi rifiutato, per ragioni economiche, di accompagnare il figlio a Milano per un delicato intervento chirurgico e di averla successivamente “cacciata di casa”.
Quanto a quest’ultimo episodio, la moglie riteneva che la prova potesse ricavarsi dalle proprie dichiarazioni, dalle testimonianze della madre e della cugina e soprattutto da una lettera stragiudiziale dell’8 ottobre 2015, sottoscritta da lei e dal proprio avvocato, nella quale affermava di essere stata invitata dal marito a non fare ritorno nell’abitazione familiare. Evidenziava inoltre che il marito, rispondendo alla lettera, non aveva specificamente contestato tale affermazione.
La Cassazione respinge tale impostazione: chi chiede l’addebito deve provare i fatti posti a fondamento della domanda. Non sono sufficienti né le dichiarazioni della stessa parte onerata della prova né una lettera proveniente dalla medesima parte e dal suo difensore. Né il silenzio serbato dalla controparte in sede stragiudiziale può essere valorizzato attraverso il principio di non contestazione, che opera nel processo con riferimento alla concreta linea difensiva assunta dalla parte costituita. Nel caso concreto, peraltro, il marito aveva espressamente negato nel corso del giudizio di aver cacciato la moglie di casa.
La Corte ritiene inoltre inammissibili le censure volte a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie: il giudice di legittimità non può sostituire una propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito. La Corte d’Appello aveva, inoltre, accertato che la crisi coniugale si era già manifestata nell’agosto 2015, prima degli episodi sui quali la moglie fondava principalmente la richiesta di addebito.
Il ricorso viene pertanto integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
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