Nel procedimento di divorzio congiunto, anche introdotto mediante ricorso cumulativo di separazione e divorzio ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., la revoca unilaterale del consenso da parte di uno dei coniugi non determina l’improcedibilità della domanda di divorzio, dovendo il giudice comunque verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi per la pronuncia sullo status.
L’accordo contenuto nel ricorso congiunto assume, infatti, natura meramente ricognitiva quanto ai presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre riveste natura negoziale relativamente alle condizioni economiche e alla regolamentazione dei rapporti con la prole.
La modifica delle condizioni economiche originariamente concordate richiede, inoltre, la prova di sopravvenienze concretamente incidenti sulla capacità reddituale e patrimoniale dell’obbligato, non essendo sufficienti l’assunzione volontaria di nuovi impegni finanziari, quali l’acquisto di un immobile e la stipulazione di un mutuo, né postumi derivanti da un sinistro stradale in assenza di una dimostrata e stabile riduzione della capacità reddituale.
Corte d’Appello di Bologna, Sezione I Civile, sentenza 6 ottobre 2026, n. 2135
Due coniugi avevano presentato al Tribunale di Ravenna un ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio congiunto, concordando anche le condizioni relative all’affidamento e al mantenimento dei due figli minori.
Dopo la pronuncia della separazione e il passaggio in giudicato della relativa sentenza, il marito aveva unilateralmente revocato il consenso al divorzio, invocando un peggioramento della propria situazione economica conseguente a un incidente stradale e all’acquisto di una nuova abitazione mediante mutuo.
Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda di divorzio per il venir meno del consenso di entrambi i coniugi.
La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo l’impugnazione della moglie, ha riformato la decisione, affermando che la revoca unilaterale non impedisce la pronuncia divorzile quando risultino maturati i presupposti di legge.
La Corte ha inoltre escluso che le circostanze sopravvenute dedotte dal marito giustificassero la revisione degli accordi economici, non essendo stata dimostrata una stabile riduzione della sua capacità reddituale. Ha pertanto pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermato integralmente le condizioni concordate, compreso il mantenimento dei figli di € 450 mensili complessivi e il riparto delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre.
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