In tema di conto corrente bancario cointestato tra coniugi, la cointestazione determina, ai sensi degli artt. 1854 e 1298, secondo comma, c.c., una presunzione di contitolarità delle somme depositate in quote uguali, superabile mediante prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Qualora risulti dimostrato che la provvista del conto corrente deriva esclusivamente da somme di pertinenza di uno dei coniugi, l’altro cointestatario non può vantare, nei rapporti interni, alcun diritto sul relativo saldo, né disporne unilateralmente in proprio favore, ancorché sia autorizzato a operare disgiuntamente.
In particolare, le somme provenienti da un risarcimento del danno spettante personalmente a uno dei coniugi conservano la loro titolarità sostanziale, ove ne sia dimostrata la provenienza, senza che la mera cointestazione del conto comporti automaticamente un’attribuzione patrimoniale in favore dell’altro.
Il prelievo ingiustificato di tali somme determina un obbligo restitutorio ai sensi dell’art. 2033 c.c., mentre non sono ripetibili le somme utilizzate per soddisfare i bisogni della famiglia, in adempimento dell’obbligo di contribuzione previsto dall’art. 143 c.c.
Tribunale ordinario di Latina, Sezione I civile, sentenza 29 settembre 2026
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una donna nei confronti dell’ex coniuge, volta a ottenere la restituzione di € 16.000 che quest’ultimo aveva prelevato, il 13 aprile 2022, da un conto corrente bancario cointestato, in concomitanza con l’insorgere della crisi coniugale.
La ricorrente sosteneva che l’intera provvista del conto, sul quale risultava un saldo di € 32.103,03, fosse di sua esclusiva proprietà, derivando principalmente da un risarcimento di € 150.000 riconosciutole per la morte del fratello in un incidente stradale.
Il resistente contestava la domanda, sostenendo che la cointestazione del conto e la gestione economica comune della famiglia giustificassero il prelievo e rilevando che anche proprie risorse erano confluite nel rapporto bancario.
Il Tribunale di Latina ha richiamato il principio secondo cui la cointestazione di un conto corrente determina una presunzione di pari appartenenza delle somme depositate, superabile attraverso la dimostrazione della loro effettiva provenienza.
Nel caso concreto, dall’esame della documentazione bancaria e dell’accordo transattivo relativo al risarcimento del danno è emerso che la provvista principale del conto era riconducibile esclusivamente alla ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che i versamenti effettuati dal resistente erano inferiori al prelievo contestato e comunque assorbiti dalle movimentazioni riconducibili alla sua attività lavorativa. Il resistente non aveva dimostrato né un apporto economico idoneo a giustificare l’attribuzione delle somme, né che il prelievo fosse stato destinato a esigenze familiari.
Ritenuta pertanto superata la presunzione di contitolarità del saldo, il Tribunale ha accolto la domanda, condannando l’ex coniuge alla restituzione di € 16.000, oltre interessi legali dal 13 aprile 2022 al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali.
È stata invece esclusa la rimborsabilità delle commissioni bancarie di € 4, non essendone stato dimostrato il necessario nesso causale con l’obbligazione restitutoria.
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