In presenza di una situazione familiare fortemente conflittuale e di fragilità genitoriali emerse in capo ad entrambi i genitori, senza che tuttavia nessuno dei due risulti allo stato del tutto inadeguato alla cura del figlio, è legittima l’adozione di provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. che dispongano la limitazione della responsabilità genitoriale in ambito scolastico, educativo e sanitario, con conseguente affido del minore ai Servizi Sociali ex art. 333 c.c. Parimenti, ove sia ancora prematuro individuare un genitore collocatario prevalente e sussista in capo ad entrambi un sincero attaccamento verso il figlio, può essere disposto un regime di frequentazione e collocamento paritario, quale misura temporanea funzionale a preservare rapporti equilibrati con entrambi i genitori in attesa di ulteriori approfondimenti sulle rispettive capacità genitoriali
Trib. Lecco ord. del 23/2/2026
LA VICENDA
Il Tribunale di Lecco è stato chiamato a decidere in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e del collocamento di un minore in un contesto familiare caratterizzato da forte conflittualità tra i genitori e da fragilità emerse in capo ad entrambi. Dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalle valutazioni tecniche risultava che il minore era esposto al conflitto genitoriale e che nessuno dei due genitori era riuscito pienamente a tutelarlo dalle tensioni familiari.
La madre presentava una problematica di dipendenza da alcool, sebbene avesse intrapreso un percorso di recupero e mantenesse un buon rapporto affettivo con il figlio. Anche il padre, tuttavia, mostrava criticità, tra cui possibili difficoltà nella gestione della rabbia e sospetti di abuso di alcool, oltre a carenze nella capacità di protezione del minore.
Ritenendo prematuro individuare un genitore prevalente ma considerando che entrambi manifestavano attaccamento verso il figlio, il Tribunale ha disposto l’affidamento del minore ai Servizi Sociali con limitazione della responsabilità genitoriale nelle decisioni più rilevanti (sanitarie, scolastiche ed educative). In via provvisoria è stato stabilito un collocamento paritario tra i genitori con calendario alternato, mentre il mantenimento è stato previsto in forma diretta.
fonte https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523054