La ricognizione di debito, ai sensi dell’art. 1988 c.c., costituisce un atto giuridico unilaterale con funzione meramente confermativa di un rapporto obbligatorio preesistente e comporta una “relevatio ab onere probandi” a favore del creditore, il quale è dispensato dalla prova della causa debendi fino a prova contraria. Spetta invece al dichiarante dimostrare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale. Tale efficacia non è esclusa dalla circostanza che la dichiarazione sia contenuta in una scrittura privata non sottoposta al controllo giudiziale nell’ambito della regolamentazione dei rapporti tra conviventi, né dal fatto che il documento sia sottoscritto solo dal debitore
Trib. Teramo sent. 103 del 7/2/2026
Sintesi della vicenda
Un uomo conveniva in giudizio l’ex convivente chiedendone la condanna al pagamento di €50.000 sulla base di una scrittura privata con cui la donna aveva riconosciuto tale debito nell’ambito di una bozza di accordo relativa alla regolamentazione dei rapporti economici dopo la cessazione della convivenza e in vista dell’affidamento dei figli.
La convenuta contestava la domanda sostenendo che la scrittura fosse solo una bozza non sottoscritta dall’attore, che l’assegno di mantenimento dei figli non potesse essere oggetto di compensazione e che le somme versate fossero in realtà contributi per la ristrutturazione della casa familiare, riconducibili ai doveri di solidarietà tra conviventi e quindi irripetibili.
Il Tribunale di Teramo ha ritenuto che la dichiarazione contenuta nella scrittura privata integrasse una vera e propria ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., idonea a far presumere l’esistenza del rapporto obbligatorio sottostante. Poiché la convenuta non aveva né disconosciuto la sottoscrizione né fornito prova dell’inesistenza o estinzione del rapporto fondamentale, la domanda è stata accolta con condanna al pagamento della somma di €50.000 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo
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