Le obbligazioni nascenti dagli accordi patrimoniali stipulati in sede di separazione consensuale, in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti, integrano contratti atipici soggetti alla disciplina dell’art. 1372 c.c.; pertanto, tali pattuizioni non possono essere modificate unilateralmente né sostituite con prestazioni diverse rispetto a quelle convenute, ma soltanto mediante un nuovo accordo tra le parti o per le altre cause di scioglimento previste dalla legge. Qualora l’accordo preveda prestazioni alternative, la scelta della prestazione da eseguire spetta al soggetto obbligato, con conseguente inammissibilità della domanda diretta ad ottenere giudizialmente l’adempimento di una sola delle prestazioni pattuite
Corte App. Brescia sent. 110 del 9/2/2026
Sintesi della vicenda
Una donna conveniva in giudizio l’ex marito chiedendo che fosse fissato, ai sensi dell’art. 1183 c.c., un termine per l’adempimento dell’obbligazione prevista negli accordi di separazione consensuale, consistente nell’acquisto, da parte dell’uomo, di un immobile sul quale costituire in suo favore un usufrutto vitalizio.
Secondo l’accordo, tuttavia, il marito si era impegnato alternativamente a pagare alla moglie il canone di locazione di un’abitazione oppure ad acquistare un immobile da concederle in usufrutto. Poiché l’uomo aveva scelto di adempiere alla prima prestazione, pagando regolarmente il canone di affitto, il Tribunale di Brescia aveva rigettato la domanda della moglie volta a ottenere la fissazione di un termine per l’adempimento della diversa prestazione.
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione, rilevando che:
gli accordi patrimoniali di separazione hanno natura pattizia e sono regolati dal principio di vincolatività del contratto;
essi non possono essere modificati unilateralmente dal coniuge che pretende una prestazione diversa o più favorevole rispetto a quella pattuita;
nel caso concreto la prestazione era alternativa, con scelta rimessa al debitore, il quale aveva già adempiuto mediante il pagamento del canone di locazione.
Pertanto l’appello è stato rigettato, con condanna della moglie alle spese di lite.
fonte: https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523051
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