L’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un
bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto
obbligatorio, non avente contenuto donativo in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli
aspetti economici della separazione o divorzio, e più in generale della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela
anche nelle forme dell’articolo 2932 Cc.
Trib. Taranto sent. 1657 dell’8/7/2025