Deve essere accolta la domanda di accesso agli atti presentata dal padre per avere conoscenza dell’effettiva iscrizione della figlia all’università, del dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date, e dell’eventuale conseguimento della laurea e della data del titolo, se conseguito, al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento della stessa, nella prospettiva di procedere giudizialmente ad una eventuale revisione dell’assegno di mantenimento.
L’Università deve ritenere sufficiente, ai fini della prevalenza sull’interesse alla riservatezza della figlia, l’interesse del padre, data l’età adulta della controinteressata (già trentunenne), a sapere se la figlia abbia proseguito il suo percorso di studi universitario, perché tale elemento, senza dubbio, astrattamente incide sulla permanenza dell’obbligo di mantenimento.
TAR Toscana, Sez. IV, sent. 27 giugno 2025 n. 1212
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