Il fatto che il figlio frequenti l’università all’estero non implica una riduzione del mantenimento, dovendo al contrario considerarsi la circostanza che gli studi all’estero giustificano un aumento delle spese sostenute per gli studi universitari, per le accresciute esigenze dovute anche all’età del ragazzo.
E’ irragionevole far gravare le spese straordinarie- intese nella loro accezione più ampia- sugli ex coniugi, senza osservare la proporzionalità del contributo alle rispettive condizioni reddituali-patrimoniali che, nel caso concreto, sono state accertate con squilibrio in netto favore dell’ex marito.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 luglio 2025 n. 18954
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