Commette reato il coniuge che spia la moglie dentro casa con l’uso del registratore. La prova dell’adulterio non può essere assunta in questo modo.
Lo conferma la Cassazione con sentenza n. 35681/2014.
Il principio alla base della decisione è sostanzialmente quello dell’inviolabilità del diritto alla riservatezza del coniuge o familiare convivente.
Lo stato d’ira del coniuge tradito non costituisce una scriminante, anzi la sua condotta di “acquisizione della prova” lo espone a querela per il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.)
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