L’ascolto e la registrazione da parte della madre di conversazioni telefoniche in vivavoce tra il figlio minore e il padre separato è reato, che è però scriminato dall’esercizio legittimo del potere che discende al genitore dal diritto/dovere di vigilanza sulla prole. La scriminante va però valutata ex ante e non esclusivamente in base al contenuto emerso delle conversazioni ascoltate “fraudolentemente”, ossia l’intervento di incursione nelle conversazioni del figlio può ritenersi scriminato solo con l’accertamento della situazione, precedente l’ascolto e le risultanze di esso, da cui emerga un rischio per la tutela del minore e dei suoi diritti.
Cass. penale sentenza n. 7470/2024.
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