Il denaro che il genitore riceve dall’altro per il mantenimento del figlio non diviene di proprietà di quest’ultimo ma costituisce un ausilio al genitore affidatario che può disporre liberamente delle somme purché assicuri le esigenze del minore.
Inoltre non sussiste alcun dovere di dare conto specifico dell’utilizzo delle somme. Qualora la condotta del genitore affidatario risulti inadeguata rispetto all’interesse del figlio, potrebbe configurarsi, a carico di tale genitore il reato di violazione dell’obbligo di assistenza, nelle sue varie declinazioni, oppure potrebbe prospettarsi una incuria e una negligenza tale da tradursi in condotta pregiudizievole, cui potrebbero conseguire provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale.
Cass. penale sentenza n. 25935 del 15/7/2025