Posto che l’assegno divorzile va ormai determinato secondo i criteri enunciati da Cass., sez. un., 18287/18, una volta cassata la sentenza che si era pronunciata sull’assegno alla stregua del parametro, ormai superato, della tendenziale conservazione del pregresso tenore di vita familiare, nel giudizio di rinvio, fermo che il giudice dovrà riesaminare il complessivo quadro fattuale desumibile dall’istruttoria svolta, le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e di prova, in relazione alle circostanze divenute rilevanti (ad es. con riferimento al contributo dato dal richiedente alla vita della famiglia) in seguito al richiamato intervento delle sezioni unite.”
Cassazione civile ordinanza 15 febbraio 2021 n. 3853
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