Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra le due mogli del de cuius, il criterio della durata dei due rapporti matrimoniali, per quanto necessario e preponderante, non può essere considerato come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente. Occorre, infatti, prendere in considerazione ulteriori elementi, quali eventuali convivenze prematrimoniali o il periodo successivo alla separazione fino alla sentenza di divorzio, in maniera tale da effettuare una valutazione complessiva e comparativa.
Corte d’appello di Taranto sentenza n. 149/2020.
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